Energia: letture più frequenti e nuovi indennizzi automatici per ridurre stime e acconti in bolletta

Bollette sempre più basate su consumi effettivi grazie a nuovi obblighi di lettura, a incentivi all'utilizzo dell'autolettura da parte del cliente e a criteri che riducano la differenza tra valori reali e stimati; incremento della periodicità di invio delle bollette e indennizzi automatici per ritardi; divieto di fatture "miste", cioè con dati effettivi e stimati, in caso di scelta di fatturazione mensile. Tempi certi per le bollette di chiusura in caso di cambio fornitore, volture o disattivazione.

Sono le principali proposte dell'Autorità per risolvere alcune delle criticità ancora esistenti in tema di fatturazione, presentate con il Documento per la consultazione "Fatturazione nel mercato retail" 405/2015/R/com, dopo le misure già attuate con il provvedimento sulla misura gas (117/2015/R/gas). Tutti i soggetti interessati potranno far arrivare le proprie osservazioni entro il 30 settembre 2015.

Gli interventi, che riguardano tutti i piccoli clienti, sia in tutela sia nel mercato libero, si basano anche sui primi risultati dall'indagine conoscitiva dell'Autorità sulla fatturazione, da cui emerge come le bollette basate su consumi effettivi (cioè non contenenti consumi stimati) siano il 75% circa del totale nel settore elettrico - dove il 98% circa dei clienti ha il contatore elettronico telegestito -, mentre sono l'8,5% nel gas, dove però la diffusione dei contatori telegestiti è appena agli inizi.
Nel dettaglio, l'Autorità propone di intensificare la periodicità della fatturazione, con la possibilità di concordare una maggiore frequenza rispetto a quelle previste dalla regolazione, anche per una maggiore consapevolezza dei propri consumi. Ad esempio, per chi consuma tra i 500 e i 5.000 Smc/anno di gas l'obbligo minimo di invio passa dalle attuali 2 o 3 volte l'anno a un periodo almeno bimestrale, come per la maggioranza dei clienti dell'elettricità. Inoltre la frequenza di fatturazione dovrà essere sempre coerente con il periodo dei consumi (ad esempio, se il contratto prevede che la bolletta sia emessa ogni due mesi, la fattura dovrà riferirsi a consumi bimestrali) e la fattura  dovrà  essere  emessa  entro  45  giorni  dal  termine  del  periodo  di  riferimento,  pena  il pagamento di un indennizzo automatico di 20 euro a favore del cliente finale.
Per quanto riguarda le letture, per i contatori elettrici non telegestiti si propone di portare l'obbligo minimo di rilevazione dei dati da annuale a quadrimestrale, con l'obbligo di reiterare il tentativo di lettura se per due volte consecutive non fosse andato a buon fine e se non vi fosse alcuna autolettura disponibile.  Inoltre,  il  distributore  dovrà  pubblicare  sul  proprio  sito  internet  il  calendario  dei passaggi del personale incaricato, organizzato almeno per codice postale (CAP).

Fonte: Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (www.autorita.energia.it)